1. Ai fini del riordino e della revisione della disciplina delle tipologie contrattuali in cui sia dedotta attività lavorativa, in forma tipica o atipica e a prescindere dalla denominazione adottata, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico denominato «Statuto dei lavori», che contenga disposizioni anche modificative della disciplina vigente, inclusa la legge 20 maggio 1970, n. 300, ad eccezione del titolo III, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) adeguamento ai princìpi del diritto comunitario, così come specificati in direttive e altre misure di natura non vincolante, al fine di promuovere l'occupabilità, l'imprenditorialità, l'adattabilità e le pari opportunità, quali sono definite dalle linee guida sull'occupazione;
b) rimodulazione delle tutele e del relativo apparato sanzionatorio, ivi compreso quello riguardante la disciplina del licenziamento ingiustificato non imputabile a ragioni discriminatorie, prevedendo un congruo risarcimento e un ambito di applicazione riferiti anche all'anzianità di servizio del prestatore presso lo stesso datore di lavoro, nonché il riordino e la revisione del patto di prova;
c) estensione delle tutele fondamentali a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, in condizione di dipendenza socio-economica da un solo committente, sotto il profilo della loro dignità e sicurezza,
d) previsione di un diritto alla formazione del prestatore di lavoro, in ragione dell'attività alla quale sia effettivamente adibito, certificata da enti bilaterali ovvero, in loro assenza, secondo modalità previste da contratti collettivi, nazionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle associazioni più rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro.
2. Nell'attuazione della delega di cui al presente articolo, il Governo tiene conto delle eventuali indicazioni fornite in proposito dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro rappresentative a livello nazionale tramite un apposito avviso comune da rendere entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.